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Ordinanza — n. 31233/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and rejecting non-occasional drug possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31233/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in fact-finding by assuming knowledge of an illegal weapon merely from his use of the vehicle and by rejecting a request for acquittal under Article 131-bis of the Penal Code based solely on his criminal record. The court ruled that the lower court's evaluation was logical and complete, noting that the appellant failed to prove the vehicle's ownership or the occasional nature of his access, thus justifying the finding of non-occasional conduct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot substitute its own opinion for that of the lower court regarding the evaluation of facts and evidence, and must reject appeals that merely request a different assessment of the same proven elements without demonstrating a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-occasional possession drug trafficking vehicle access Article 131-bis factual evaluation procedural costs porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 4 legge n. 110/1975
art. 4 legge n.110/1975
art. 131-bis cod.pen
art. 616 cod.proc.pen
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORRADO DANILO nato a BATTIPAGLIA il 09/06/.1983 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; •

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Danilo Corrado, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe Russo, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 26 marzo 2024 con cui la Corte di appello di Salerno, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello valutato erroneamente le prove, che dovevano portare ad una sentenza assolutoria per non essere provata dal mero utilizzo dell'auto la consapevolezza della presenza, al suo interno, dell'arma contestata, e per avere erroneamente respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., basandosi solo sui suoi precedenti penali; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto al primo motivo di ricorso, perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuta provata la consapevolezza della presenza della mazza dalla palese abitualità dell'uso del veicolo da parte del ricorrente, che vi deteneva anche della sostanza stupefacente, e dalla facilità di apprensione della stessa, visto che era appoggiata dietro il sedile del conducente, non avendo peraltro il ricorrente riferito i suoi rapporti con la titolare formale dell'auto, da cui poter dedurre, eventualmente, l'assoluta occasionalità della sua disponibilità; di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto inammissibile anche l'ulteriore motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata negato l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., con motivazione logica, coerente e conforme al dettato di legge, avendo valutato, sulla base della personalità del ricorrente e delle modalità del porto, la non occasionalità della condotta e la sua pericolosità, ritenendo plausibile che l'arma fosse detenuta per un fine di utilizzo nel compimento di azioni criminali;rk9. ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 lugl