Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal qualification error under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Gatti inadmissible regarding a preliminary judgment sentencing him for arson. Gatti argued the conduct constituted fraud or a lesser offense rather than arson, but the court found his claim merely a new factual evaluation. The court ruled that such arguments fall outside the limited scope of appealable legal qualification errors defined in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In appeals against sentencing judgments, claims of erroneous legal qualification are inadmissible unless they represent a patent deviation from the charged offense, excluding mere re-evaluation of facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GATTI GABRIELE nato a SONDRIO il 01/06/1970 avverso la sentenza del 14/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIM [NARE di LECCO Tclato avviso alle parti; 1 i udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con sentenza emessa in data 14 febbraio 2024, secondo il rito di cui all'art. 444 cod. proc. pen., il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco ha applicato a Gabriele Gatti la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 423, comma 2, cod.pen. commesso in data 09/04/2023.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Gabriele Gatti, per mezzo del proprio difensore avv. Maurizio Carrara, articolando un unico motivo, con il quale denuncia l'erronea qualificazione del reato, essendo la condotta sussumibile nel reato di cui all'art. 642 cod.pen. o quello di cui all'art.703 cod.pen.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, trattandosi di impugnazione proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale norma, introdotta dall'art. 1, comma 50, legge n. 103/2017, limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
E' di tutta evidenza che il ricorrente, pur affermando di denunciare l'erronea qualificazione del reato, chiede una nuova e diversa valutazione del fatto e delle relative prove, sostenendo che la condotta non è consistita nel cagionare un incendio, ma solo nell'accensione di un fuoco, e che la volontà era diretta solo a truffare l'assicurazione. Deve perciò applicarsi il principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; vedi anche Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023). + 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consiglie