Cassation Court dismisses appeal against refusal of criminal continuation due to lack of spatial-temporal proximity and distinct criminal intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the institution of criminal continuation. The appellant argued for continuity based on spatial-temporal proximity and similar nature of crimes, but the court found the thefts and robbery were distinct in execution, timing, and location. The decision rested on the finding that the appellant's economic motive and lack of evidence for a unified criminal plan precluded a single criminal design.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 257 c.p.; Art. 258 c.p.: Criminal continuation requires a unified criminal design; mere economic motive or separate acts lacking spatial-temporal proximity and common planning do not satisfy this requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELDOUSSOUKI ALAA nato il 29/12/2000 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alaa Eldoussouki, per mezzo del suo difensore avv. Marco Ammannato, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze, in data 05 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati di rapina e furto giudicati con tre distinte sentenze, ritenendo rilevante l'assenza di contiguità spazio-temporale, le diverse modalità esecutive e la mera finalità di soddisfare la necessità di procurarsi un profitto economico; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di • legge e il vizio di motivazione, non avendo l'ordinanza correttamente valutato la vicinanza spazio- temporale e l'omogeneità tra i reati di cui alle prime due sentenze, e potendo la continuazione essere riconosciuta anche solo per gruppi di reato; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato Correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del delitto di rapina, giudicato con la prima sentenza, anche dei diversi delitti giudicati con le ulteriori due sentenze, essendo quelli di furto difformi nelle modalità e commessi a distanza nel tempo e in territori diversi e distanti, e quello di rapina commesso a breve distanza di tempo e nella medesima città, ma con complici diversi, circostanza che rende non plausibile una programmazione che riguardi altri soggetti, non coinvolti in precedenza; ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia, con motivazione logica e non contraddittoria, escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una scelta di vita, dichiarata dallo stesso ricorrente indicando la sua necessità di procurarsi un profitto, e non vi siano elementi da cui desumere che, nell'organizzare il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, tutte le condotte successive, anche quella commessa a pochi giorni di distanza; ritenuto altresì che lo stesso ricorrente non abbia fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, ammettendo anzi che le varie condotte di reato sono state tenute in conseguenza di un movente economico, che non costituisce un elemento dimostrativo di una unicità di disegno criminoso delle varie condotte (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 circa l'interesse all'allegazione;
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processual'i e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consiglier