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Ordinanza — n. 31228/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court rejects 'continuation of crimes' claim due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31228/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the 'continuation of crimes' doctrine. The appellant argued that eight distinct crimes committed over seven years shared a unified criminal plan driven by a 'life choice' for economic survival. The court ruled that mere economic motivation and temporal gaps do not establish a single criminal design when crimes vary in nature and location.

Regesto Legislator

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Art. 64 c.p.; Art. 65 c.p.: A unified criminal design requires more than a generic life choice or economic motive; it demands evidence of premeditated planning connecting distinct offenses across time and space.

Parole chiave

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continuation of crimes unified criminal design economic motivation life choice defense inadmissibility appeal criminal planning distinct offenses attività criminosa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 64 c.p.
Art. 65 c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDATO MICHELANGELO nato a PISTOIA il 29/04/1973 avverso l'ordinanza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michelangelo Laudato, per mezzo del suo difensore avv. Mario Lovero, ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui la Corte di appello di Firenze, in data 25 marzo 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con otto distinte sentenze, commessi tra il marzo 2012 e il maggio 2019 in luoghi diversi, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la non omogeneità dei reati e delle condotte esecutive e la loro distanza spazio-temporale, ed essendo insufficiente la mera finalità di procurarsi un profitto economico; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, non avendo l'ordinanza correttamente valutato la vicinanza temporale tra i vari reati, interrotti per quattro anni solo dallo stato di detenzione, la loro omogeneità, essendo quasi tutti delitti contro il patrimonio, la vicinanza nello spazio di molti di loro, e il loro movente, essendo stati commessi in base ad una «scelta di vita» volta a procurarsi il proprio mantenimento mediante il delitto, senza ricercare una occupazione regolare; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione dei primi reati, giudicati con la prima sentenza, anche dei diversi delitti giudicati con le ulteriori sette sentenze, in quanto commessi ad anni di distanza, in territori diversi e distanti, e di natura del tutto disomogenea, spaziando dal delitto di stalking alle rapine, alla ricettazione, al falso; ritenuto che l'ordinanza impugnata abbia, con motivazione logica e non contraddittoria, escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi solo in attuazione di una generica spinta delinquenziale, ovvero di una «scelta di vita», dichiarata dallo stesso ricorrente, e non vi siano elementi da cui desumere che, nell'organizzare il primo reato, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, tutte le condotte successive, l'ultima delle quali commessa sette anni più tardi, e non essendo possibile individuare l'elemento unificante nella finalità di procurarsi un vantaggio economico, essendo questo un mero movente pratico;ritenuto altresì che lo stesso ricorrente non ha fornito alcun ulteriore elemento dimostrativo della programmazione unitaria di tutti i reati, ammettendo anzi che le varie condotte di reato sono state tenute in conseguenza di una scelta di vita e di un movente economico, che non costituiscono elementi dimostrativi di una unicità di disegno criminoso delle varie condotte (vedi Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 circa l'interesse all'allegazione;

Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, Rv. 203987); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01