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Ordinanza — n. 31226/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for knife carrying, ruling it inadmissible due to lack of logical error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31226/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court incorrectly dismissed his claim of borrowing a knife from his mother as an illogical justification for carrying it. The court rejected this, stating that the lower courts properly evaluated the evidence and that the cassation judge cannot substitute their own opinion for the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360, n. 2 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own opinion for that of the lower courts when reviewing the logical coherence of the factual assessment, limiting its role to verifying the absence of manifest illogicality or contradiction.

Parole chiave

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inadmissibility of cassation appeal judicial review of factual assessment substitution of lower court opinion logical coherence of reasoning knifecarrying offense justification porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
280747); rilevato altresì che il vizio della sentenza di primo grado, consistente nell'errata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
art. 4 legge n.110/1975
280747); rilevato altresì che il vizio della sentenza di primo grado, consistente nell'errata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini
per le contravvenzioni, confermato dalla sentenza di appello, non è stato dedotto con il ricorso per cassazione, e non può essere rilevato d'ufficio, stante la non illegalità della pena così determinata, come ritenuto da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDEZ MARTINEZ MARLON DARIEL nato il 24/05/1994 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Marlon Darfiel Mendez Martinez, per mezzo del suo difensore avv. Franco Giunchi, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 11 ottobre 2023 con cui la Corte di appello di Trieste, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 700 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello travisato la prova relativa alla giustificazione per il porto del coltello, avendo la sua compagna già nell'immediatezza dichiarato che egli lo aveva preso in presi:ito dalla madre, e per avere valutato tale giustificazione non credibile, con una motivazione illogica; vista la memoria depositata dal ricorrente, con la quale ribadisce i motivi del ricorso; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha valutato non giustificato il porto del coltello attraverso un iter argomentativo logico e completo, non solo per la tardività della spiegazione fornita e per la sua illogicità, ritenendo in particolare illogica l'affermazione di avere chiesto in prestito alla madre quell'unico coltello senza riferire il motivo del suo omesso acquisto, dal momento che doveva servire come dotazione per la propria abitazione, rria anche valutando costituire una prova dell'assenza di giustificazione il fatto di avere avuto l'arma indosso trovandosi in una località distante sia dalla propria abitazione sia da quella della madre, e di averlo utilizzato per difendersi da un'aggressione; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, mentre tale valutazione non è consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); rilevato altresì che il vizio della sentenza di primo grado, consistente nell'errata applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod.proc. 2 lx pen. per le contravvenzioni, confermato dalla sentenza di appello, non è stato dedotto con il ricorso per cassazione, e non può essere rilevato d'ufficio, stante la non illegalità della pena così determinata, come ritenuto da Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso