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Ordinanza — n. 31225/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming contradictory sentencing due to specific prescription violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31225/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Davide Del Popolo Cupillo inadmissible. The appellant argued the Court of Appeal contradicted itself by confirming a conviction for a specific prescription violation without assessing persistent danger. The court rejected this, stating the lower court's reasoning was logical and the conduct sufficient for criminal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; Art. 609 c.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own opinion for the lower court's evaluation of facts unless the decision is vitiated by manifest illogic or contradiction.

Parole chiave

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specific prescription violation Court of Cassation jurisdiction manifest illogic standard contradictory sentencing persistent danger assessment minaccia non comprovata prognosi di pericolosità inosservanza delle prescrizioni di controllo

Disposizioni normative citate

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Art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Lina Loredana Biancoviso, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.
Art. 609 c.p.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL POPOLO CUPILLO DAVIDE nato a CATANIA il 31/12/1972 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Davide Del Popolo Cupillo, per mezzo del suo difensore avv. Lina Loredana Biancoviso, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 06 dicembre 2023 con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la condanna senza valutare se la prescrizione violata costituisse indice di persistente pericolosità, ma contraddittoriamente ritenendo non grave la condotta tenuta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificata la violazione commessa, e risultando la stessa, consistente nell'omessa presentazione al commissariato nella data stabilita, sufficiente per la qualificazione della condotta come penalmente rilevante, trattandosi di una prescrizione c.d. "specifica", alla luce della sentenza Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496, richiamata dal ricorrente in modo parziale ed erroneo; ritenuto il ricorso inammissibile anche perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere estenso