Italian Supreme Court dismisses appeal as it cannot substitute the appellate court's factual evaluation of knife carrying. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court's reasoning was logical and complete, and the appellant sought a different factual assessment rather than correcting legal errors. The decision emphasizes that the court of appeal has exclusive authority to evaluate evidence and determine the justification for carrying weapons, while the court of cassation can only review for legal violations or obvious contradictions in the reasoning. The appeal was rejected because the appellant requested a re-evaluation of the facts without demonstrating any flaw in the lower court's judgment. The court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state. The appeal was declared inadmissible because the appellant sought a different factual evaluation rather than correcting legal errors. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and complete, and the appellant requested a re-evaluation of the facts without demonstrating any flaw in the lower court's judgment. The appeal was rejected because the appellant requested a re-evaluation of the facts rather than correcting legal errors. The court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state. The appeal was declared inadmissible because the appellant sought a different factual evaluation rather than correcting legal errors. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and complete, and the appellant requested a re-evaluation of the facts without demonstrating any flaw in the lower court's judgment. The appeal was rejected because the appellant requested a re-evaluation of the facts rather than correcting legal errors. The court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court erred in evaluating evidence regarding the justification for carrying knives, which should have led to acquittal or leniency. The court rejected this claim because the lower court's reasoning was logical and complete, and the appellant sought a different factual assessment rather than correcting legal errors. The decision establishes that the court of appeal has exclusive authority to evaluate evidence, while the court of cassation can only review for legal violations or obvious contradictions in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: The court of cassation cannot substitute its own opinion for that of the court of appeal regarding the evaluation of evidence and the justification for criminal acts, as the latter has exclusive authority to assess facts and reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA ALESSANDRO nato a CATANIA il 14/07/1979 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessandro Nicosia, per mezzo del suo difensore avv. Maria Grazia Ciaramitaro, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data ‘30( 3.2i9/2 -5 'novembre 20211con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro 600 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n.110/1975;. rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello valutato erroneamente le prove, che dovevano portare ad una sentenza assolutoria per essere il porto dei coltelli giustificato, e trattandosi comunque di armi inoffensive, nonché per avere erroneamente respinto la richiesta di assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., e omesso di concedere l'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, quanto al primo motivo di ricorso, perché la sentenza impugnata ha, con iter argomentativo logico e completo, ritenuto non giustificato il porto delle armi dall'attività di elettricista asseritamente svolta dal ricorrente, essendo stati i coltelli portati fuori dall'abitazione di notte e durante la consumazione di un furto; di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ritenuti inammissibili anche gli altri motivi di ricorso, avendo la sentenza impugnata negato, con motivazione logica e coerente, sia l'assoluzione ai sensi dell'art. 131-bis cod.pen., sia la concessione dell'attenuante di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, per la gravità del fatto stante la natura delle armi e le modalità dell'azione, e mirando il ricorrente, anche in questo caso, ad ottenere dal giudice di legittimità una diversa valutazione degli elementi di prova, nonostante l'assenza di vizi motivazionali da parte della sentenza impugnata;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere esten