Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to prove force majeure regarding defense attorney's death.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giorgio Della Ducata's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly found he was informed of his defense attorney's death and the appeal deadline. The appellant argued that the death constituted force majeure preventing timely action, but the court noted his substitute lawyer had verbally notified him of the verdict and deadline while offering to file the appeal. Consequently, the court held that the appellant's failure to act was due to his own disinterest rather than an unforeseeable event, as he was fully aware of the procedural timeline.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: The death of a defense attorney does not automatically constitute force majeure or a fortuitous event justifying the restoration of appeal deadlines, as the court must assess the assisted party's actual knowledge and control over the defense mandate's fulfillment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA DUCATA GIORGIO nato a GALLIPOLI il 20/09/1977 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giorgio Della Ducata, per mezzo del suo difensore avv. Luca Puce, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 28 febbraio 2024 con cui la Corte di appello militare di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto contro la sentenza emessa in data 18 gennaio 2023 dal Tribunale militare di Napoli, non sussistendo i presupposti per la rimessione in termini preliminarmente richiesta, in quanto motivata solo dal sopravvenuto decesso del difensore di fiducia, che avrebbe impedito la tempestiva conoscenza della decisione, mentre è risultato provato che il sostituto processuale di quest'ultimo, avv.
Federica Casale, informò tempestivamente il condannato dell'avvenuta lettura del dispositivo della sentenza e poi del deposito della motivazione; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che egli fosse a conoscenza dell'avvenuto decesso del suo legale di fiducia, di cui nessuno lo aveva, invece, iniFormato, e per non avere interpretato l'istituto della restituzione in termini come un rimedio diretto a garantire il diritto di difesa, inteso come diritto a farsi assistere da un difensore di propria fiducia, tutelato dalla Costituzione e dalla CEDU; ritenuto che il ricorso sia inammissibile laddove contesta la ricostruzione del rapporto intercorso con il sostituto processuale del difensore deceduto, contenuta nella sentenza impugnata, trattandosi di valutazione di mero fatto sottratta al controllo del giudice di legittimità, e sia manifestamente infondato laddove il ricorrente sostiene di avere diritto alla restituzione nel termine per avere ignorato l'avvenuto decesso del suo difensore, benché la Corte di appello abbia sottolineato che egli è stato ampiamente e tempestivamente informato sia della emissione della sentenza di primo grado, sia della scadenza del termine per impugnarla, avendo il predetto sostituto processuale riferito, senza essere smentita dal ricorrente, di avergli comunicato verbalmente l'esito del processo, lo stesso giorno della lettura del dispositivo, e di avere altresì effettuato, prima della scadenza del termine per impugnare, una telefonata in cui lo avvertiva della prossima scadenza di detto termine e si offriva di predisporre e proporre l'appello, ricevendo risposta negativa; ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile anche per difetto di specificità, in quanto non attacca la ratio decidendi del provvedimento impugnato, cioè l'effettiva conoscenza, da parte del ricorrente, sia dell'avvenuta emissione della sentenza sia dell'approssimarsi del termine per l'impugnazione, bensì ribadisce l'affermazione di avere ignorato l'avvenuto decesso del proprio legale di fiducia, mentre la Corte di appello ha escluso la sussistenza, nel caso concreto, di una situazione di ignoranza dovuta a caso fortuito o forza maggiore, conformandosi al principio dettato da questa Corte, secondo cui «Il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, Fe modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro riormativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento.(Fattispecie di decesso del difensore, la cui risalenza ad epoca significativamente anteriore alla scadenza del termine per impugnare è stata ritenuta asseverare il disinteresse della parte all'espletamento del mandato defensionale)» (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Rv. 282667); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024