Cassation appeal dismissed as inadmissible against a non-appealable order declaring judicial incompetence. The court ruled the lower tribunal's order to transfer files was not subject to cassation review. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against an order that is legally non-appealable. The appellant argued the Bologna Tribunal erred in declaring its own incompetence and transferring the case to Milan. The court rejected this, citing established precedent that orders declaring incompetence during preliminary investigations cannot be challenged via cassation, as they do not attribute jurisdiction but merely trigger conflict resolution mechanisms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 568, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: Orders by a judge declaring their own incompetence and ordering the transmission of files to another court are non-appealable via cassation, as they do not definitively attribute jurisdiction but serve to elevate potential conflicts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUARTA FRANCESCO nato a COPERTINO il 20/05/1984 avverso l'ordinanza del 04/04/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA— dato avviso 1 udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 04 aprile 2024 il Tribunale di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la propria incompetenza a decidere su un'istanza di applicazione di reato continuato, e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Francesco Quarta, per mezzo del proprio difensore avv. Giancarlo Tunno, sostenendo l'erroneità della dichiarazione di incompetenza.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., stante il disposto dell'art. 568, comma 2, cod.proc.pen., e la sua interpretazione da parte delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «È inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l'ordinanza con ia quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen., riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero» (Sez.
U, n. 42030 del 17/07/2014 , Rv. 260242; vedi anche Sez. 2, n. 14094 del 01/02/2019, Rv. 275773: «I provvedimenti con cui il giudice dichiara la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non possono essere impugnati per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., in quanto, non essendo attributivi di competenza, comportano - qualora anche il secondo giudice si dichiari incompetente - l'elevazione del conflitto ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.»; analogamente Sez. 5, n. 7401 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285981) 4.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore T A- Il F'