Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31216/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to personal filing without counsel under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31216/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner filed it personally without legal representation, violating the new procedural law. The detainee, Giuseppe Gullotti, challenged a prior dismissal of his complaint regarding correspondence with his lawyer. The court ruled that appeals must now be signed exclusively by registered defense counsel to ensure proper legal standing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 571 cod. proc. pen.: Following legislative reform, cassation appeals cannot be filed personally by the party but must be signed by registered defense counsel, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal standing personal filing prohibition defense counsel requirement procedural law reform inadmissible appeal diritto a un difensore corrispondenza con il difensore indennità del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod.
art. 616 cod.proc.pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GULLOTTI GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 10/10/1960 avverso il decreto dl 22/03/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIA(dato avviso alle parti; ( udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con decreto emesso in data 22 marzo 2024 il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile de plano il reclamo proposto da Giuseppe Gullotti avverso un avviso inviato ai detenuti in materia di corrispondenza con i difensori.

2. Avverso il decreto ha proposto un reclamo, riqualificato come ricorso per cassazione, il detenuto Giuseppe Gullotti, con dichiarazione scritta, predisposta personalmente.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 2:72010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cori:e di cassazione».

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si ritiene congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore I