Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and genericity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to evaluate the absence of the crime, but the Court ruled that a request for acquittal on the merits must be explicitly formulated in the appeal grounds. Furthermore, the appeal was rejected for genericity because it merely claimed the case files demanded acquittal without referencing specific factual findings or engaging with the lower court's reasoning regarding the violation of the bailiff's order and the non-procedible nature of the subsequent offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a conviction is inadmissible if the request for acquittal on the merits is not explicitly formulated in the appeal grounds and if the arguments are generic, failing to reference specific factual findings or engage with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ROBERTO CUI 05MVCBK nato a NAPOLI il 06/05/1972 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; v
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Roberto Nardi, per mezzo del suo difensore avv. Marco De Benedictis, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 22 febbraio 2024 con cui la Corte di appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi tre di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello valutato la insussistenza del reato, e omesso di pronunciare sentenza assolutoria; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché la richiesta di assoluzione nel merito non risulta formulata con i motivi di appello, e perciò non è deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso sia, inoltre, inammissibile per genericità, in quanto afferma che "il complesso delle risultanze processuali" avrebbe imposto l'assoluzione, senza indicare a quali risultanze si riferisca, e senza confrontarsi con la sentenza impugnata che, pur in via incidentale, ha ribadito la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato indicato, ricordando che il ricorrente si trovava in Genova in violazione del provvedimento del questore, e che ivi ha commesso un ulteriore delitto, non procedibile solo per l'intervenuta remissione di querela; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle