Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of special qualification of defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense counsel lacked the special qualification required to practice before this court. Although the lower court converted the appeal into a cassation request, the lawyer remained unregistered in the special roll at the time of filing. The court ruled that no exceptions exist to this strict requirement, rendering the entire proceeding void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the special roll, regardless of whether the appeal was converted from a lower court appeal or the lawyer is later registered.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSIMINO DANIELE BARTOLOMEO nato a SAVIGLIANO il 23/09/2001 avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di CUNEOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; r
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza emessa in data 06 febbraio 2024 la Corte di appello di Torino ha qualificato come "ricorso per cassazione" l'atto di appello presentato da Daniele Bartolomeo Massimino, per mezzo del difensore di ufficio avv. Antonio Dell'Aversana, contro la sentenza emessa in data 19 gennaio 2022 dal Tribunale di Cuneo, che lo ha condannato alla pena di 800 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, e ha disposto la confisca dell'arma sequestrata. La Corte di appello ha rilevato, infatti, la inappellabilità della sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda, ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod.proc.pen., ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
2. Contro la sentenza indicata è proponibile il ricorso per cassazione, per cui correttamente l'appello proposto dal Massimino è stato così qualificato. Il difensore sopra indicato è però risultato privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod.proc.pen 3. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod.proc.pen.
Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.
Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 l