Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-derogable grounds and lack of specific plea for leniency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought additional evidence regarding the short duration of their stay and requested a dismissal based on the particular leniency of the offense, arguing the penalty was excessive. The court rejected these claims because the leniency plea must be explicitly raised by the defendant and cannot be raised for the first time in cassation, while the evidence request and excessive penalty argument were deemed generic and non-derogable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 cod. proc. pen.; Art. 34 d.P.R. n. 274/2000: The plea for dismissal based on particular leniency of the offense cannot be raised for the first time in cassation proceedings and requires an explicit request or non-opposition by the accused during the trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILE MARTIN nato il 03/05/1988 avverso la sentenza del 22/02/2024 del GIUDICE DI PACE di ALBAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI; e
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Martin Mile, per mezzo del suo difensore avv. Marco Moda, ha proposto appello, qualificato come ricorso in cassazione, contro la sentenza emessa in data 22 febbraio 2024 con cui il Giudice di pace di Alba lo ha condannato alla pena di euro 10.000 di multa per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n.286/1998; rilevato che il ricorrente richiede una integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen., diretta a provare la breve durata della illiceità della permanenza nel territorio nazionale, e lamenta l'omessa concessione del proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 274/2000 nonostante la palese tenuità del fatto, nonché l'eccessività della pena inflitta; ritenuto il ricorso inammissibile, quanto alla richiesta di integrazione istruttoria e di rivalutazione del fatto, trattandosi di motivi non deducibili davanti al giudice di legittimità; ritenuto il ricorso inammissibile, quanto alla censura per l'omesso proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, perché per l'applicazione del proscioglimento ai sensi dell'art. 34 d.P.R. n. 274/2000 è necessaria la richiesta da parte dell'imputato, o quanto meno la sua esplicita non opposizione, mentre nel presente caso non risulta che la concessione dell'istituto sia stata richiesta nel corso del giudizio, con la conseguenza che «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 1, n.49171 del 28/09/2016, Rv. 268458); ritenuto, infine, che il ricorso sia inammissibile anche con riferimento alla lamentata eccessività della pena, stante la genericità del motivo e la oggettiva non eccessività della pena-base applicata, in quanto determinata in una quantità non superiore alla media edittale, che rende non necessaria una motivazione specifica e dettagliata (vedi Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, I2v. 276288);/v' ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere es