Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to confront the specific surveillance court order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically confront the contested surveillance court order regarding his early release request. The appellant argued that the lower court ignored his specific rehabilitation arguments and incorrectly applied the negative impact of his 2017 association crime and a minor disciplinary sanction. The court rejected this, ruling that the lower court properly evaluated the negative effects of these crimes on the entire detention period and subsequent semesters, thereby upholding the original decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 Ord. pen.; Art. 36 c.p.p.: An appeal against a surveillance court order must specifically confront the contested decision; failure to do so renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLITO ANTONIO nato a LOCRI il 22/03/1983 avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonio Polito, per mezzo del suo difensore avv. Giuseppe lemma, ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 20 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha parzialmente respinto la sua richiesta di concessione della liberazione anticipata per vari semestri, giudicando dimostrativa dell'assenza di partecipazione all'opera di rieducazione la condanna da lui riportata per un reato associativo commesso fino al 04/07/2017 e una sanzione disciplinare irrogatagli nel dicembre 2017; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato i motivi specificamente addotti in relazione ai primi semestri, e negato il beneficio anche per il semestre successivo a quello a cui risale il provvedimento disciplinare, peraltro irrogato per una condotta non grave; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché non si confronta con il provvedimento impugnato, che motiva la non concedibilità del beneficio richiesto sulla base del requisito richiesto dall'art. 54 Ord.pen., cioè la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, deducendola dalla grave condotta criminosa tenuta sino al 04/07/2017, commettendo il delitto di cui all'art. 416-bis cod.pen. per il quale ha riportato una condanna a nove anni di reclusione, fatto che riverbera i suoi effetti negativi su tutto il precedente periodo di detenzione, e dalla violazione commessa nel dicembre 2017, che riverbera i suoi effetti negativi sul semestre decorrente dal 28/10/2017 al 27/04/2018; ritenuto che il ricorso prospetti enunciati ermeneutici in contrasto con i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare con le sentenze Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, deo. 2013,, Rv. 255430 e Sez. 1, n. 3017 del 28/04/1997, Rv. 207680; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere estensore