Sentenza — n. 31099/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 16232/2024 Rel. Borrelli ud. 08.07.2024
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31099/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Giuseppe Privitelli per il delitto di cui agli artt, 479, 48, 61 n. 2 cod. pen. (capo b) per particolare tenuità del fatto. L'Avv. Paolo Giuseppe Piazza ha tempestivamente depositato memoria nell'interesse dell'imputato, che contiene argomentazioni adesive a quelle del Procuratore generale ricorrente. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: PRIVITELLI GIUSEPPE nato a PIAZZA ARMERINA il 11/10/1992 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 16232/2024 Rel. Borrelli ud. 08.07.2024
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Giuseppe Privitelli per il delitto di cui agli artt, 479, 48, 61 n. 2 cod. pen. (capo b) per particolare tenuità del fatto. L'Avv. Paolo Giuseppe Piazza ha tempestivamente depositato memoria nell'interesse dell'imputato, che contiene argomentazioni adesive a quelle del Procuratore generale ricorrente. Il ricorso, articolato in un unico motivo, denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.
Il ricorso è fondato. Effettivamente, la prescrizione è maturata il 18 settembre 2023, prima della sentenza di appello, in particolare decorsi sette anni e sei mesi dal 14 gennaio 2016, cui vanno aggiunti i 64 giorni per la sospensione legata alla normativa ennergenziale. Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'8 l