Cassation court dismisses appeal as generic due to failure to clarify implications of latitancy nullity on conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify how the alleged nullity of the latitancy decree affected the conviction for forgery. The appellant argued the residence ban did not meet latitancy requirements, but the court found the complaint too vague to impact the judgment's validity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 c.p.p.; Art. 369 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must clearly articulate the specific legal implications of the alleged error on the contested judgment; generic complaints regarding the nullity of ancillary measures without linking them to the main conviction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REYES ESPINAL RODOLFO ANTONIO nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 16231/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che Reyes Espinal Rodolfo Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il ricorso — con il quale il ricorrente denunzia nullità del decreto di latitanza per carenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'istituto, lamentando che la misura del divieto di dimora non rientri tra le ipotesi per le quali è possibile dar luogo alla latitanza — è generico, atteso che il ricorrente non chiarisce quali implicazioni abbia, sulla tenuta della sentenza impugnata, il lamentato errore circa la dichiarazione di latitanza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenhila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugl