Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical comparison with second instance arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance judgment confirming criminal responsibility for offenses under Articles 477 and 482 of the Penal Code. The court rejected the claims because they merely reiterated arguments already dismissed by the appellate court without providing a critical comparison.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist solely of the pedissequa repetition of arguments already raised and rejected in the second instance without a critical comparison with the appellate court's reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EKPU HENRY nato il 15/09/1990 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 16189/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che Ekpu Henry ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'affermazione di responsabilità, al mancato riconoscimento di un falso grossolano e, infine, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, senza alcun confronto critico con le argomentazioni dei Giudici di appello.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lug