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Ordinanza — n. 31095/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of oral hearing request and missing domicile declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Tkachuk Heorhiy inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for a remand of the hearing due to a legitimate impediment, but the court found no basis for this since the defense attorney had not filed an oral hearing request, which is mandatory under specific legislative provisions. Furthermore, the appeal was rejected because it lacked the required domicile declaration and power of attorney, both of which are statutory conditions for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 23-bis, commi 1 e 4 d.l. 137/2020; Art. 581 comma 1 ter e 1-quater cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the defense attorney fails to request an oral hearing as required by law and if the appellant has not declared domicile or elected a domicile for the appeal.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility oral hearing request requirement domicile declaration penalty power of attorney mandate legitimate impediment defense inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Art. 23-bis, commi 1 e 4 d.l. 137/2020 convertito con L. 176/2020
Considerato che la necessità di richiedere la trattazione orale nel giudizio di appello discende dall'art. 23-bis, commi 1 e 4 d.l.
Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
Rilevato, inoltre, quale ulteriore e concorrente causa di inammissibilità del ricorso, che il medesimo non è corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. e dal mandato ad impugnare di cui all'art.
Art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.
Rilevato, inoltre, quale ulteriore e concorrente causa di inammissibilità del ricorso, che il medesimo non è corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TKACHUK HEORHIY nato il 18/06/1981 avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; 16188/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che Tkachuk Heorhiy ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui agli artt. 482, 477 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in ordine all'omessa valutazione, da parte della Corte di merito, dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, è manifestamente infondato, atteso che - non avendo il difensore dell'imputato depositato istanza di trattazione orale con conseguente fissazione di udienza cartolare - non poteva essere chiesto il suddetto rinvio per legittimo impedimento, non essendo prevista la comparizione personale del difensore.

Considerato che la necessità di richiedere la trattazione orale nel giudizio di appello discende dall'art. 23-bis, commi 1 e 4 d.l. 137 2020 convertito con I. 176 del 2020, donde alcun avviso era dovuto da parte della Cancelleria. Rilevato, inoltre, quale ulteriore e concorrente causa di inammissibilità del ricorso, che il medesimo non è corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. e dal mandato ad impugnare di cui all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso