Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific mandate to appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judge incorrectly deemed her absent despite valid service of process, claiming this violated procedural nullity rules. The court rejected this, noting the defense lawyer's request for a postponement was properly denied due to lack of supporting documentation, and that the appellate court correctly verified the absence of a specific mandate to appeal under Article 581 of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant lacks a specific mandate to challenge the judgment, and the court's verification of this absence is not subject to appeal on grounds of erroneous application of law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANINI MARIA CRISTINA nato a GRAVEDONA ED UNITI il 01/07/1956 avverso l'ordinanza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 16122/2024 Rilevato che l'imputata Romanini Maria Cristina ricorre avverso l'ordinanza con cui il Tribunale ordinario di Como ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace di Como di condanna per il reato di cui all'art. 595 commi 1 e 2 cod. pen.; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui la ricorrente denunzia errata applicazione della legge penale e inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per aver erroneamente ritenuto l'imputata assente al giudizio di primo grado - è manifestamente infondato.
Rilevato che il processo di primo grado è stato regolarmente celebrato in assenza, in quanto l'imputata, benché raggiunta da rituale notifica, non è mai stata presente e — contrariamente a quanto assume la ricorrente — l'istanza di rinvio presentata dal suo difensore è stata legittimamente respinta in quanto sfornita di documentazione che attestasse l'impedimento dedotto. Rilevato, pertanto, che correttamente la Corte di appello ha verificato la mancanza del mandato specifico ad impugnare e, quindi, l'ostacolo all'ammissibilità dell'appello di cui all'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen..
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 202