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Ordinanza — n. 31087/2024 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal dismissed as inadmissible for alleging factual error instead of legal error under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31087/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal filed by Logiudice Demetrio inadmissible because it was submitted outside the statutory time limits. The appellant argued that the Supreme Court committed a factual error regarding the timing of the crime and the statute of limitations, but the Court found this to be a matter of judicial evaluation rather than a perceptual error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 626 c.p.p.: Extraordinary appeals based on alleged factual errors are inadmissible if they concern judicial evaluations of evidence or legal application, which must be challenged through ordinary appeals or revision proceedings.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility factual error vs legal error statute of limitations defense judicial evaluation error Italian criminal procedure difetto di legittimazione dell'associazione ricorso straordinario per nullità eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis c.p.p.
Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod.
Art. 626 c.p.p.
art. 416-bis cod. pen
art. 625-bis cod. proc. pen
Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv.
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini
221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv.
Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022
250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci
283667 - 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv.
Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano
271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGIUDICE DEMETRIO nato a REGGIO CALABRIA il 10/06/1965 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 16104/2024 L'imputato Logiudice Demetrio propone ricorso straordinario avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione penale, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.;

Il ricorso straordinario, con cui il ricorrente contesta l'avvenuta prescrizione del reato, è inammissibile in quanto è stato presentato al di fuori dei limiti consentiti dalla legge. Giova ricordare che il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., quando fondato sulla deduzione di un errore di fatto, deve riguardare une errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.

U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, Ordinanza n. 28424 del 23/06/2022, Rv. 283667 - 01; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145; Sez. 2, n. 41782 del 30/09/2015, Cofano, Rv. 265248). Esulano da questo ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, gli errori percettivi che hanno inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, che, per essersi tradotti in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari, oppure in sede di revisione.

Nel caso di specie, il ricorrente ha denunziato un errore valutativo sulla questione del tempus commissi delicti e della prescrizione e non un errore percettivo come previsto ex lege; la prima sezione penale, infatti, ha esaminato e respinto (cfr. § 4 del considerato in diritto") la doglianza concernente l'arretramento della data di commissione del reato funzionale all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8