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Ordinanza — n. 31085/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against GIP order denying conditional abbreviated trial due to lack of statutory appeal means.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31085/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luca Peraro's appeal against the GIP's order denying a conditional abbreviated trial inadmissible. Peraro argued the decision was illogical, but the Court held that orders regarding the granting or denial of abbreviated proceedings under Article 458 of the Code of Criminal Procedure are not subject to appeal. Consequently, the appeal was rejected based on the principle of taxativity of appeal means found in Article 568 of the same code.

Regesto Legislator

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Art. 458 c.p.p.; Art. 568 c.p.p.: Orders concerning the granting or denial of an abbreviated trial are not appealable, as the means of appeal are strictly defined by law.

Parole chiave

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conditional abbreviated trial Code of Criminal Procedure taxativity of appeal means GIP order inadmissibility Article 458 c.p.p. condono delle spese procedurali apprezzamento arbitrario delle prove procedura straordinaria di fissazione dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 458 cod. proc. pen.
Come già affermato, da questa Corte, infatti, l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod.
Art. 568 cod. proc. pen.
(sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione previsto dall' art. 568 cod.
art. 458 cod. proc. pen
Come già affermato, da questa Corte, infatti, l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod. proc. pen.
art. 568 cod. proc. pen
(sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione previsto dall' art. 568 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 32085 del 20/02/2013
(Fattispecie nella quale la Corte ha escluso fosse abnorme l'ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta "atipica") (Sez. 3, Sentenza n. 32085 del 20/02/2013 Cc.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERARO LUCA nato a ESTE il 22/11/1966 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGOfraT637n7iro–Nre 11-5ffffrA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 16063/2024 Rilevato che l'imputato Peraro Luca ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Rovigo con cui è stata rigettata l'istanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata ammissione del giudizio abbreviato condizionato - è inammissibile.

Come già affermato, da questa Corte, infatti, l'ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 cod. proc. pen. (sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca) non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell'abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione previsto dall' art. 568 cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso fosse abnorme l'ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta "atipica") (Sez. 3, Sentenza n. 32085 del 20/02/2013 Cc. (dep. 24/07/2013) Rv. 256668 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2024.