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Ordinanza — n. 31084/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for being merely factual complaints rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cassano Gabriella against Denise Fiocca's acquittal inadmissible. The appellant argued for nullity and erroneous legal application regarding witness testimony and medical certificates, but the court rejected these claims. The court ruled that the grievances constituted mere factual complaints and impermissible criticisms of the lower court's reasoning, which are not admissible in a trial of legality.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, comma 2 c.p.p.: Appeals in trial of legality are inadmissible if they consist solely of factual complaints or impermissible criticisms of the lower court's reasoning without raising specific legal errors.

Parole chiave

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trial of legality inadmissible appeal factual complaints impermissible criticism acquittal appeal procedural law Cassazione accertamento medico incompleto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis c.p.p.
Art. 606, comma 2 c.p.p.
Art. 195, comma 4 c.p.p.
305, in relazione all'art. 195 comma 4 cod.
art. 195 comma 4 cod. proc. pen
305, in relazione all'art. 195 comma 4 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile CASSANO GABRIELLA nato a TARANTO il 03/09/1971 nel procedimento a carico di: FIOCCA DENISE nato a LECCE il 06/02/1978 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 16062/2024 Rilevato che la parte civile Cassano Gabriella ricorre avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Lecce che ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Lecce con la quale Fiocca Denise era stata assolta perché il fatto non sussiste dai reati di cui agli artt. 81, 581 e 612 cod. pen. ai danni, appunto, della Cassano;

Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la parte ricorrente denunzia nullità della sentenza per inosservanza della sentenza costituzionale del 30 luglio 2008 n. 305, in relazione all'art. 195 comma 4 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, atteso che il riferimento alla testimonianza indiretta operato dalla Corte di merito è corretto (le dichiarazioni erano inutilizzabili), dal momento che il teste di p.g. invocato dalla Cassano avrebbe dovuto riferire su dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali da persona informata sui fatti;

Rilevato che il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione alla prova dichiarativa offerta, rispettivamente, dalla parte civile 'Cassano Gabriella, dall'avvocato Rizzo Marcello, dalla teste Garrisi - il quinto motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale in riferimento all'inapplicabilità dell'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. - nonché, infine, il sesto motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia inosservanza della legge penale quanto all'omessa valutazione del certificato medico del 30.03.2017 - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e, al più, da censure in punto di motivazione inammissibili ex art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 lug