Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specific correlation with the lower court's civil rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was too general and failed to specifically address the lower court's civil rulings. The appellant criticized the motivation regarding civil interests without explicitly connecting their arguments to the specific reasoning used by the Court of Appeal. The court ruled that cassation grounds must directly correlate with the reasons underpinning the contested decision, citing established precedent that vague or disconnected arguments are inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; Cassation grounds are inadmissible when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, requiring the appellant to explicitly connect their criticisms to the specific motivational construct of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDINI EUGENIO nato a EBOLI il 14/04/1960 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; • RG 15969/2024 Rilevato che l'imputato Verdini Eugenio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno, ha dichiarato di non doversi procedere per essere il reato di diffamazione a lui ascritto estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione ed ha confermato le statuizioni concernenti gli interessi civili contenute nell'impugnata sentenza;
Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al punto della sentenza concernente le statuizioni civili - è aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata e di confrontarsi con il costrutto motivazionale della Corte di merito.
A questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 lugli