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Ordinanza — n. 31074/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific reasoning under Art. 581 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of a criminal judgment regarding punitive treatment, alleging violations of specific procedural articles. The court rejected this because the complaint consisted solely of factual grievances and lacked the required specific reasoning connecting the arguments to the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.; Art. 581 cod. proc. pen.: Cassation appeals are inadmissible when they consist merely of factual complaints or fail to provide specific reasoning correlating the grievances to the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints specific reasoning requirement criminal procedure code legality jurisdiction motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. d) ed e) cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché da considerarsi anche aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché da considerarsi anche aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCHIO SALVATORE nato a NAPOLI il 28/07/1952 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 15768/2024 Rilevato che l'imputato Maschio Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato, in merito al trattamento punitivo, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Rilevato che il motivo unico del ricorso - con cui il ricorrente denunzia inosservanza dell'art. 606 comma 1 lett.

d) ed e) cod. proc. pen. quanto al giudizio di penale responsabilità - non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché da considerarsi anche aspecifico in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non 'solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio