Italian Court dismisses appeal for suspended sentence as agreement only covered co-defendant Iengo Aniello.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Mariniello inadmissible regarding the denial of a suspended sentence. The material facts show that the agreement for conditional suspension applied exclusively to co-defendant Iengo Aniello, with no request made by Mariniello's defense. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: An appeal claiming violation of law regarding the non-granting of a suspended sentence is inadmissible when the agreement for such suspension was concluded exclusively with other co-defendants and no request was made by the appellant's counsel.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINIELLO SALVATORE nato a NAPOLI il 16/09/1988 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI Ec-lato avviso alle partA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 15675/2024 Rilevato che l'imputato Mariniello Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Nola e su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ai sensi 'dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge penale e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen. - è manifestamente infondato. Dagli atti processuali - in particolare dal verbale di udienza - emerge chiaramente che l'accordo sull'applicazione della sospensione condizionale della pena riguardava esclusivamente il coimputato Iengo Aniello e che nessuna richiesta in tal senso era stata formulata dal difensore del prevenuto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2024.