Italian Supreme Court dismisses appeal for attempted theft due to lack of specific grounds for non-prosecution claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the concrete facts supporting the claim of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant merely cited general case law without demonstrating how the specific circumstances of the attempted supermarket theft met the statutory requirements for leniency. Consequently, the court upheld the lower court's decision, which relied on the appellant's history of similar crimes to deny the requested benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal challenging a conviction based on the lack of application of the non-prosecution provision for minor offenses is inadmissible if it fails to specify the concrete facts establishing the statutory prerequisites for the benefit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGAN IOAN nato il 26/02/1979' avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Ioan Dragan ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in supermercato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché oltre a essere del tutto generico in quanto si limita a richiamare le sentenze della Corte di cassazione in argomento, non ha indicato la sussistenza nel caso concreto dei presupposti per l'applicazione della norma invocata né ha specificato in che termini la decisione impugnata sia censurabile; che, in particolare la Corte di merito, nel denegare il beneficio richiesto, ha valorizzato, conformemente a quanto reiteratamente ritenuto da questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 9858 del 24/1/2024, S., Rv. 286154-01) con motivazione completa e priva di illogicità manifeste e come tale no censurabile in questa sede di legittimità «la sussistenza di una lunga serie di precedenti condanne per reati dello stesso genere, che denotano la propensione a delinquere ostano» e quindi, della sussistenza del presupposto ostativo dell'abitualità rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma