Court dismisses appeal against substitution of person conviction due to statute of limitations not applying to continuing fraud.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction for the crime of substitution of person. The appellant argued that the crime had expired due to the statute of limitations, claiming it was an instant offense, but the court rejected this. The court ruled that substitution of person is a continuing offense where the fraud can persist over time, meaning the statute of limitations does not apply once the fraudulent act continues.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime of substitution of person is considered a continuing offense, meaning the statute of limitations does not apply if the fraudulent act persists over time.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMA ANTONINO nato a PALERMO il 20/01/1978 avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonino Roma ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di sostituzione di persona; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione di legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del delitto ascritto per intervenuta prescrizione, asserendone la natura giuridica di reato istantaneo, è manifestamente infondato in quanto, come ben argomenta la Corte di merito, il reato di sostituzione di persona è reato istantaneo eventualmente permanente perché l'errore altrui può essere mantenuto nel tempo con l'ininterrotta continuazione del mezzo fraudolento (Sez. 5, n. 2 del 16/01/1967, Di Francesco, Rv. 103456 - 01) e che, nel caso di specie, si è protratto almeno sino a luglio 2014; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consi liere e ensore Il Presidente na rvaio Michele Romano D E POS IT 1TAA . iN CANCELLE 3