Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as sentencing discretion belongs to trial judges under Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Accetta Melchiorre inadmissible for challenging the length of his sentence on grounds of insufficient reasoning. The appellant argued the penalty was excessive, but the court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court found the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The court of first instance exercises discretionary power in sentencing, including the application of aggravating and mitigating circumstances, and such discretion is not subject to review on the ground of excessive penalty in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA MELCHIORRE nato a PALERMO il 21/09/1979 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; RG 14002/2024 Rilevato che l'imputato Accetta Melchiorre ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo di condanna del reato di furto pluriaggravato; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente denunzia mancanza di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 luglio 2024.