Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding lack of motivation in sentencing for theft and official error inducement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gabriele Cena inadmissible de plano. The appellant challenged the second-instance court's application of a prison sentence and fine for theft and inducing public officials into error, arguing a lack of motivation regarding the dismissal of specific theft charges. The court ruled that appeals against sentencing pronouncements in plea-bargain proceedings are strictly limited to specific statutory violations and cannot challenge the absence of dismissal grounds, which were properly verified by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: Appeals against sentencing pronouncements in plea-bargain proceedings are inadmissible for alleging a lack of motivation regarding the absence of dismissal grounds, as such challenges fall outside the exhaustive list of admissible legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENA GABRIELE nato a CUNEO il 07/11/1968 avverso la sentenza del 16/02/2024 del TRIBUNALE di TORINO[dato avviso alle parti; 2 udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l'imputato Gabriele Cena propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che gli ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi sei di reclusione nonché seicento euro di multa per sei delitti di furto in abitazione e il delitto di induzione in errore di pubblico ufficiale; ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la mancanza della motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato per i reati di furto di cui ai capi 2) e 5) dell'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché non consentito in relazione alla tipologia di sentenza; che, in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc, pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337); che, la verifica dell'assenza di cause di proscioglimento è stata compiutamente assolta dal giudice di merito che ne ha fornito congrua motivazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Presidente D E POSITATA. AR/i Als:C1'..