Court dismisses request for trial remission due to lack of notification and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the request for trial remission inadmissible because it was never notified to the other parties, violating mandatory procedural rules. The applicant also failed to provide specific facts, offering only generic fears that did not meet the high threshold for such exceptional relief. Consequently, the request was rejected and the applicant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 45 cod. proc. pen.; Art. 46 cod. proc. pen.: A request for remission of the trial is inadmissible if not notified to all parties within seven days and if the grounds are merely generic without concrete facts.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MORISI ANDREA nato a AREZZO il 08/08/1946 trasmessa con ordinanza del GIUDICE DI PACE di AREZZO del 11/04/2024 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Morisi è imputato nel processo penale n. 183/2023 RG Gip per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; che il predetto imputato, in data 11 aprile 2024, ha personalmente depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Arezzo istanza di rimessione del processo ex art. 45 cod. proc. pen.; che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso la richiesta alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 46 del codice di rito; rilevato che l'istanza di rimessione è palesemente inammissibile per difetto dei presupposti previsti dall'art. 45 e segg cod. proc. pen.: dagli atti trasmessi, infatti, non risulta che la stessa sia stata notificata alle altre parti del processo, in patente violazione delle disposizioni di cui all'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., a norma delle quali la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza, rientra anche il Pubblico Ministero; rilevato che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.
U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, Savio Rv. 218403); che, in ogni caso, i motivi prospettati sono del tutto generici e quindi inammissibili posto che, attesa la natura eccezionale dell'istituto della rimessione del processo, le situazioni paventate e addotte a sostegno della richiesta devono emergere in modo certo dagli atti del processo e non costituire solo la proiezione di generiche 'preoccupazioni e timori senza la sicura esistenza di fatti reali e collegati a situazioni locali, idonei per la loro gravità a turbare il sereno svolgimento del processo e a compromettere in tal modo la corretta amministrazione della giustizia (Sez. 1, n. 6743 del 20/12/1995, dep. 1996, Vizzini, Rv. 203813 - 01); rilevato, pertanto, che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende non comportando la declaratoria di inammissibilità della richiesta anche la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451 - 01). -t P. Q.
M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consigliere estens re Il Presidente na Mauro Michele Romano DEPOSITATA IN CAI\ 'ELLERIA Ln 30 UG