Cassation court dismisses appeal against conviction for robbery, ruling recidiva argument inadmissible due to insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Enzo Di Mauro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment that downgraded his crime from robbery to snatching, arguing the court failed to properly establish recidiva. The court rejected this claim, stating the lower court's reasoning was logically sound and did not violate procedural requirements for motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; The Court of Cassation's review of a judgment's justification is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, not the correspondence of the reasoning with acquired procedural facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO ENZO nato a NAPOLI il 20/12/1991 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
ECONSIDEFtATO IN DIRITTO Rilevato che Enzo Di Mauro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, riqualificando il delitto di cui all'imputazione nel meno grave delitto di furto con strappo, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di rapina; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.
8) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Co igliere este ore Il Presidente ./qna Mauro Michele Romano D E PO ITATA