Cassation appeal dismissed as inadmissible for violating the principle of non-revaluation of facts by the supreme court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner argued that the appellate court failed to properly evaluate evidence regarding messages and surveillance footage in a murder case. The court rejected this, stating that the supreme court cannot re-evaluate factual findings or substitute its own reconstruction of events for those made by the lower appellate tribunal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-reading the factual elements underpinning the challenged decision and cannot autonomously adopt new parameters for fact reconstruction, as it is limited to reviewing legal application rather than re-evaluating the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGGIO PIETRO nato a PALERMO il 24/04/1976 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; i)L
RITENUTO IN FATTO
E CONSDERATO IN DIRITTO Rilevato che Pietro Seggio ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso ordinario proposto dal ricorrente avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del reato di omicidio aggravato, nonché del connesso porto di pistola; considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l'omissione di valutazione dei fatti e del quadro probatorio da parte della Corte di cassazione, lamentando, in particolare, una non corretta analisi dei messaggi intercorsi con la persona offesa e delle immagini di videosorveglianza, sono manifestamente infondati, atteso che il Giudice di legittimità, facendo correttamente riferimento alla ricostruzione fattuale operata dal Giudice di appello, non poteva rivalutare il quadro probatorio, entrando nel merito del giudizio.
Ed infatti, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Co sigliere estensore Il Presidente na Maur Michele Romano D E POS TA