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Ordinanza — n. 31048/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to improper factual re-evaluation and lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Michele Comando and Lucia Amato inadmissible, ordering them to pay court costs. The court rejected the first ground as an impermissible attempt to reconstruct facts using criteria different from the trial judge's, reserving factual evaluation exclusively for the lower court. The second and third grounds were dismissed because they merely reiterated arguments already addressed in the appellate decision without providing specific, critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or conduct a new assessment of evidence, and appeals must contain specific, critical arguments rather than mere repetition of lower court reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual re-evaluation lack of specific argumentation evaluation of evidence concurrency of crimes imputazione di furto furto di lieve entità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COMANDO MICHELE nato a CASERTA il 30/09/1973 AMATO LUCIA nato a MADDALONI il 26/12/1974 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Michele Comando e Lucia Amato ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di furto in abitazione aggravato; considerato che Michele Comando ha proposto tre motivi di ricorso e che il terzo è comune all'unico motivo proposto da Lucia Amato; considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove che lo individuano sul luogo della commissione del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che anche il secondo motivo, con cui si eccepisce la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta concorrenza nel reato da parte dell'imputato, escludendone la mera connivenza, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710- 01); considerato che il terzo motivo, comune al primo ed unico motivo di ricorso presentato dalla Amato, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione • rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Co9sigliere est nsore Il Presidente na Maur