Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for challenging sentencing and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground challenged the sufficiency of the lower court's reasoning regarding sentencing and generic mitigating circumstances. The appellant argued the first-instance judgment was contradictory and excessive, but the Court found the reasoning logically sound and sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it challenges the sufficiency of the lower court's motivation on sentencing or the denial of generic mitigating circumstances, provided the reasoning is not manifestly illogical.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE ARMANDO nato a NAPOLI il 06/03/1972 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Armando Leone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consigliere esteRsore Il Presidente na Mauro Michele Romano D E POSiTATA. CAN CE LER1A