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Ordinanza — n. 31046/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of specific legal grounds under Article 581. The court rejected the appeal as it failed to meet procedural requirements for admissibility in criminal proceedings. The decision emphasizes that vague complaints without specific legal arguments are not permitted in cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31046/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a violation of the principle of correlation between charges and conviction, claiming the crimes were not proven, but the court found this argument generic and lacking specific elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Additionally, the court rejected the claim regarding the integration of the criminal fact pattern because it sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review. The decision upheld the lower court's judgment, emphasizing strict adherence to procedural rules for admissibility in criminal appeals.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 611 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it consists merely of grievances in fact without specific elements, or if it seeks a re-evaluation of evidence outside the scope of the cassation review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal generic grievances in fact principle of correlation re-evaluation of evidence Article 581 Code of Criminal Procedure procedural costs Cassation review scope falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
art. 611 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO EMILIANO nato a NAPOLI il 30/09/1973 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Emiliano Pellegrino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati aggravati di cui agli artt. 61, comma primo, n. 9 e 476, comma 2, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione del principio di correlazione tra imputazione e condanna, oltre che l'insussistenza dei reati contestati, non è consentito in sede di legittimità, in quanto, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è assolutamente generico, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione della legge penale in ordine all'integrazione della fattispecie penale contestata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché finalizzato a prefigurare una rivalutazione e comunque una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile ha depositato tardivamente la propria memoria ifensiva (24 giugno 2024) atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le emorie difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi alla data di udienza; che, pertanto, non può essere accolta l'istanza di liquidazione avanzata dalla Apredetta parte.

P. Q. M. lchiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese cessuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle linende. Nulla sulle spese di parte civile. °ma, 8 luglio 2024 sigliere est sor D E POS TATA Il Presidente nna Maur IN CANCEI _FRIA Michel ano 3 0 LUG 2024 IL C.ANC11.1.11.-.RE.T.SPERTO Dott.ssa 1)1,1 l)iarnami TrA-- CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE n,(N.,x,ie\,,,„,_ ta,,,L. 5 i- Dj. \PC 5 9-‘__ 491,. \ 1,),,k.1/4x4h LL i 5-21 \l'01Q\ i32•%-1 oh,d:( b\tkeh,qu,44L,4,21, 12A' 0.‘qL:,\;k9,,AArbt. uciL wz.Q, Q-Lt /411-1 4iv \, \AIL3 à•t_ (I\ i(r;j L \C\13tt.

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