Cassation court dismisses appeal against aggravated threat conviction for lack of merit and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning was insufficient regarding the aggravated threat conviction. The appellant argued for lack of motivation and omitted mitigating circumstances, but the court found the first ground invalid due to established case law on judicial reasoning. The second ground was rejected because appeals on merit cannot be raised at the cassation stage, and the lower court's decision was logically sound. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: The cassation court rejects appeals challenging the motivation of a judgment for lack of reasoning or omission of mitigating circumstances, as such issues belong to the jurisdiction of the court of first instance and are not admissible at the stage of legal validity.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGES CATERINA nato a TORRE DEL GRECO il 21/04/2021 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Caterina Sanges ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia aggravata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia la mancanza della motivazione censurandone la stesura per relationem rispetto al provvedimento di primo grado, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia; che, invero, la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando:
1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica e, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione; che il corretto svolgimento del procedimento indicato non è posto in dubbio nel motivo di ricorso proposto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denunzia la mancanza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del9"corrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato che la parte civile ha depositato tardivamente la propria memoria difensiva atteso che l'art. 611 cod. proc. pen. stabilisce che le memorie difensive devono essere presentate entro il termine di quindici giorni liberi dalla data di udienza; che, pertanto, non può essere accolta l'istanza di liquidazione avanzata dalla predetta parte;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente "al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Roma 8 luglio 2024 Il Consigliere estTisore Il Presidente Anna Mauro Michele Romano pAAA/-- "lizt D E POS I ATA IN CANCLU