Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to qualify the theft as attempted, but the court found this argument merely repetitive of points already addressed in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific, argumentative criticism required to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of repetitive criticisms without providing specific, argumentative grounds to challenge the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MADANI JAMAL (CUI 05FLV90) nato il 17/02/1993 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che El Madani Jamal ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto e violenza a pubblico ufficiale, entrambi aggravati; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omessa qualificazione del delitto di furto in forma tentata, è inammissibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello, puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Cons liere esti sore Il Presidente A Mauro Michele Romano 8,vn--, D E POS ITATA IN CA