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Ordinanza — n. 31042/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for insufficient motivation as merely reiterating lower court arguments without substantive critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's decision was insufficiently motivated regarding the rejection of his claim to a credit against the company. The court rejected this claim as it merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing specific, critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of the pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance, lacking specific critical argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal insufficient motivation reiteration of arguments lack of critical analysis court costs and fine bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSONE GRAZIANO nato a L'AQUILA il 15/12/1964 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Graziano Rosone ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, concedendo le circostanze attenuanti generiche e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta infondatezza della tesi difensiva per cui l'imputato avrebbe maturato, nei confronti della società, un credito per l'attività svolta tale da giustificare l'atto di cessione di cui al capo di imputazione, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il nsigliere qtensore Il Presidente Anna M u o Michele Romano E pOSIT TA I