Cassation appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally signed the appeal instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Leo Ciccotelli's appeal inadmissible because it was personally signed by the accused rather than a registered defense attorney. The petitioner challenged the lower court's dismissal of his appeal regarding aggravated theft, arguing for personal representation. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, such appeals must be signed by a qualified defender, rendering the petition procedurally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is personally signed by the accused instead of being signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCOTELLI LEO nato a PESCARA il 02/10/1987 avverso l'ordinanza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILA/dato avviso udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Leo Ciccotelli propone personalmente ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello dell'Aquila che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione da lui proposta avverso la pronunzia di primo grado con la quale era stato condannato del delitto di furto aggravato; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024. Il Consiglier estensore I