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Ordinanza — n. 31040/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing domicile declaration under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31040/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the execution of the first-instance judgment against the defendant. The defendant argued for the application of the law regarding domicile declaration, but the court found the defense's submission was merely a photocopy with manual corrections and lacked the required formal declaration. Consequently, the court ruled that the procedural defect justified the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the defense fails to deposit the mandatory domicile declaration or election, even if the accused was present in the first instance, as mere special power of attorney without this specific declaration does not cure the defect.

Parole chiave

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inadmissibility appeal domicile declaration criminal procedure code special power of attorney procedural defect execution of judgment Corte di Cassazione riesame della domanda d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RODRIGUEZ CORTES GUSTAVO nato il 17/12/1985 avverso l'ordinanza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rodriguez Cortes Gustavo ricorre avverso l'ordinanza della - Corte di Appello di L'Aquila, che, dichiarando l'inammissibilità dell'atto di appello per mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, ha disposto l'esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minaccia grave e di lesioni personali gravi; considerato che, con unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di inammissibilità; che tale motivo è manifestamente infondato, atteso che - come verificato dalla Corte di merito - il difensore non ha depositato la dichiarazione o elezione di domicilio prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. anche per l'imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado, bensì solo «una "procura speciale" datata 9.10.2023 [che] appare essere la mera fotocopia di quella rilasciata dall'imputato al difensore in data 9.11.2021, presentando una mera correzione manuale del mese e della cifra finale dell'anno, e che rende pertanto opportuno l'invio di copia delle stesse al sig.

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di L'Aquila per le sue valutazioni»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Cons. Here esten ore Il Presidente na Mauro Miche