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Ordinanza — n. 31039/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual findings via mere complaints rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31039/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint alleged insufficient factual motivation regarding the defendant's authorship of crimes. The appellant argued that the lower court failed to identify him as the actual perpetrator, but the court rejected this as a mere expression of dissatisfaction rather than a legal error. Consequently, the court ruled that it lacks the power to re-evaluate factual elements, which remain exclusively within the jurisdiction of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine appeals based solely on complaints regarding the sufficiency of factual motivation or the reconstruction of facts, as the exclusive power to evaluate evidence and determine factual responsibility belongs to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual findings review mere complaints of dissatisfaction authorship of crime jurisdiction of trial judge oggetto pericoloso lesioni personali danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO PASQUALE nato a CAMPOBASSO il 16/06/1982 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; _,A-A-AAA-AAA) e-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Pasquale D'Amico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di lesioni aggravate e di porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale effettivo autore del fatto, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, è altresì inammissibile perché tende ad ottenere una non consentita ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato compitamente le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Conigliere est nsore