Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31037/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and notification of full judgment text.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31037/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the full judgment text must be notified to the defendant. The appellant argued for lack of motivation regarding sentencing and notification, but the court held that only the summary is required by established case law. Furthermore, the court ruled that sentencing discretion falls under the trial judge's authority, making the second ground inadmissible in cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The notification of the full judgment text is not required; only the summary is necessary, and sentencing discretion belongs to the trial judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
notification of judgment sentencing discretion cassation admissibility bankruptcy fraud procedural notification irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALO' GIUSEPPE nato a CAGLIARI il 13/03/1969 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe D'Alò ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, applicando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancanza di motivazione in ordine alla questione concernente l'omessa notifica dell'intero testo della sentenza, depositata fuori termine, e la conseguente impossibilità per il difensore di esercitare correttamente il diritto di impugnazione, è manifestamente infondato poiché si denunziano violazioni di norme processuali smentite dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui va notificato all'imputato e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello solo l'estratto della sentenza contumaciale e l'avviso di deposito e non anche, quindi, la copia integrale della sentenza; che, dunque, l'estratto da notificare deve contenere solo gli elementi essenziali utili per fornire all'imputato notizia che una sentenza è stata pronunciata nei suoi confronti, in sua assenza, sì da porlo nelle condizioni di esercitare il diritto di impugnazione nel termine prescritto (Sez. 2, n. 3635 del 10/01/2006, Raucci, Rv. 233340 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la mancanza di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato e condivisibile della giurisprudenza di questa Corte, la determinazione della pena e la graduazione della stessa anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che esercita il suo potere in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consi liere es