Italian Court dismisses appeals against aggravated affray verdicts for generic legal arguments and untimely defense requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Nikolic Rade and Djordjevic Zvonko inadmissible. Nikolic's appeal was rejected for being overly generic regarding the denial of general mitigating circumstances, while Djordjevic's appeal failed due to the untimely submission of a request for a hearing postponement based on a lawyer's professional conflict. The court ruled that the lower court's reasoning was complete and logical, and the defense counsel did not meet the strict procedural requirements for claiming a legitimate impediment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 c.p.p.; Art. 420-ter, comma 5 c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in the lower court's reasoning; a lawyer's professional conflict constitutes a legitimate impediment only if requested promptly with specific justification and proof of impossibility to use a substitute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NIKOLIC RADE nato il 14/07/1981 DJORDJEVIC ZVONKO nato a SAN SEVERO il 17/09/1984 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nikolic Rade e Djordjevic Zvonko ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso, che ha confermato la pronuncia del Giudice di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di rissa aggravata; considerato che il ricorso proposto da Nikolic Rade è inammissibile in quanto l'unico motivo, con cui il ricorrente denunzia l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è estremamente generico e non consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata che ha specificato (si veda l'ultima parte di pag. 6 del provvedimento impugnato) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
A fronte di una motivazione completa, lineare e non manifestamente illogica, non vi è margine per il sindacato di legittimità e, dunque, il ricorso deve essere considerato manifestamente infondato. considerato che il ricorso proposto da Djordjevic Zvonko è inammissibile perché costituito da un unico motivo — con il quale il ricorrente denunzia violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine al diniego dell'istanza di rinvio dell'udienza dinanzi la Corte di Appello per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale innanzi al Tribunale di Foggia — manifestamente infondato.
La Corte d'appello, nel ritenere tardiva la richiesta, ha infatti fatto buon uso dei principi espressi da questa Corte nella sua massima composizione che, con la sentenza n. 4909 del 18 dicembre 2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01, ha affermato che «l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro con difensore che possa validamente difendere l'imputato, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso».
Nel caso di specie, il difensore ha avuto conoscenza del rinvio per questo procedimento in data 16.11.2023 e, invece, per l'altro procedimento in data 7.12.2023; ha presentato l'istanza solo in data 9 gennaio 2023 per l'udienza dell'11.01.2023 senza, peraltro, neanche rappresentare l'impossibilità di avvalersi di un sostituto processuale; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente nna M Michele Romano DE POSIT