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Sentenza — n. 31031/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to victim's withdrawal of charges, extinguishing the crime and dismissing the appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 31031/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Verona Court of Appeal's judgment, which had convicted the defendant of assault and threats. The victim had withdrawn their charges and accepted the defendant's settlement after the appeal judgment was rendered but before the cassation appeal deadline expired. Consequently, the crime was extinguished by the withdrawal, rendering the conviction void and placing all procedural costs on the victim.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The withdrawal of charges by the victim extinguishes the criminal offense, necessitating the annulment of any judgment convicting the defendant for that offense.

Parole chiave

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withdrawal of charges extinction of crime remission of complaint annulment of judgment procedural costs allocation

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 340 c.p.p.
268625); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod.
art. 340 cod. proc. pen
268625); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625

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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARCO EZIO VLADIMIRO nato a CATANZARO il 16/01/1950 avverso la sentenza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Verona, in funzione di giudice di appello, riqualificando i fatti di cui al capo 1 nel reato di percosse e riterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo VLA.bo-ci eo grado con la quale il ricorrente Ezio 121=1 De Marco è stato ritenuto responsabile anche del delitto di minaccia (capo 2);_ rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia e ha dichiarato, conformemente a quanto si evince dalla scrittura privata di reciproca remissione di querela a mezzo di procuratori speciali delle parti, che in data 11 marzo 2024 la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato; che la remissione e le accettazioni sono state ritualmente effettuate; che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese• processuali. Roma, 8 luglio 2024 Il Con "i Here este sore Il Presidente na Maur Michele Romano POS1TATA. D E 1:•:1 C ANCill..1.iR1:\