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Ordinanza — n. 31030/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the appellant's complaint regarding sentencing. The appellant argued for excessive punishment but failed to provide specific factual elements required by law to challenge the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the procedural standards necessary for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the factual elements underlying the criticism and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate complaint procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure specific factual elements judicial review limits sentencing criticism tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERPEZITEANU ANTONI GABRIEL nato a CRAIOVA( ROMANIA) il 27/09/1988 avverso la sentenza dél 16/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Terpeziteanu Antoni Gabriel ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile di quattro delitti di furto, un delitto di furto tentato ed uno di ricettazione; considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e all'eccessività del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della assa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Cpisigliere tensore Il Presidente /Anna Mailio Michele Romano /p D E POSIM\TA 1N CANCELI. RI 3