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Ordinanza — n. 31028/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic and inadmissible grounds violating procedural rules on specific arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of fraud in bankruptcy but failed to provide specific grounds for the first two arguments, violating procedural requirements. The remaining arguments were rejected as mere complaints on facts or repetitive appeals that did not offer new legal critiques.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic complaints on facts or repetitive arguments are inadmissible as they exceed the court's power to review only legal errors.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds specificity requirement procedural preclusion bankruptcy fraud censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, Jakani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI SALVATORE nato a SOMMARIVA DEL BOSCO il 29/09/1962 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

J Arei:24-5 Rilevato che-TITTUflzo Capizzi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato, per quel che qui rileva, la responsabilità del predetto imputato per il reato di bancarotta fraudolenta; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità nonché la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata completa e logicamente corretta, non vengono indicati gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il terzo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle prove, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione della vicenda mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione anche in parte qua esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il quarto e il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla valutazione delle consulenze tecniche sono inammissibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato inoltre che i suddetti motivi, denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; considerato che gli ultimi quattro motivi di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono, al pari dei primi due, generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il nsigliere LI tensore Il Pr