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Ordinanza — n. 31027/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31027/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31027/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIHI ISSAM nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che El Bihi Issam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 31027/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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scemata imputabilità caso poco grave commisurazione della pena per rapina principio del ne bis in idem indagine internazionale per truffa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BIHI ISSAM nato il 29/04/1990 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che El Bihi Issam ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge e l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, oltre ad essere generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì non consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pagg. 1 e 2) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione sulla sussistenza della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo il giudice tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il ConsiPiere