Cassation court dismisses appeal for insufficient motivation citing Art. 581 c.p.p. and general mitigation principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeals by Pangallo and Banaudo inadmissible, ordering them to pay costs. The appellants argued the lower court failed to recognize general mitigating circumstances, but the court found their complaint generic and lacking specific elements under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The decision upheld that the trial judge need not consider every favorable element, only those deemed decisive, rendering the appeal unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 59 cod. proc. pen.: An appeal alleging insufficient motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is logically sound and references only decisive elements, as the appellate judge need not consider all favorable or unfavorable facts deduced from the case.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANGALLO BRIAN nato a MILANO il 31/03/1987 BANAUDO STEFANO nato a SANREMO il 30/12/1993 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Brian Pangallo e Stefan0 Banaudo ricorrono avverso la GE.4- ,301/4.3 sentenza della Corte di Appello di ‘11:El che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, è altresì manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q.
M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Roma 8 luglio 2024 Il Con liere este sore Il Presidente na Mau Mich omano D E POSIT