Cassation court dismisses appeal against aggravated theft sentence for insufficient sentencing justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Robertino Di Rollo inadmissible regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued the sentencing was excessive and the reasoning contradictory, but the court found this claim legally unfounded as sentencing discretion belongs to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Cassation cannot re-evaluate the substantive justification of the penalty beyond checking for logical coherence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The Court of Cassation's review of sentencing justification is limited to verifying the existence of a logical argumentative structure, without assessing the correspondence of the reasoning to the case facts or the appropriateness of the penalty imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROLLO ROBERTINO CUI 00CBOI2 nato a BORDIGHERA il 04/02/1966 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Robertino Di Rollo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'eccessività del trattamento sanzionatorio, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità e ad essere manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., è altresì manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio