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Ordinanza — n. 31022/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argumentative criticism and improper factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31022/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salim Abdmjide inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for snatching by alleging a violation of the law and a motivational defect regarding the specific crime charged versus attempted aggravated theft. The court rejected these grounds because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate court and attempted an impermissible reconstruction of facts, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they consist solely of a repetition of arguments already rejected or if they attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance, as the evaluation of evidence is reserved exclusively to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentative criticism factual reconstruction exclusive power of merits judge repetition of rejected arguments imputazione di furto usurpazione d'identità reato flagrante

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALIM ABDMJIDE (CUI 067PREP) nato il 30/01/1995 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; LJ(

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salim Abdmjide ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo; considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'imputazione in luogo di quello di tentato furto aggravato dall'aver agito con destrezza, è inammissibile sia perché fondato su rilievi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), sia perché le censure svolte non sono consentite dalla legge in quanto tendono a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024. Il Conigliere estensore